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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 20
Formazione professionale
1. La Regione promuove e sostiene le attività per la formazione iniziale, superiore e continua degli addetti al settore agro-alimentare e dei tecnici impegnati nei servizi di sviluppo. Le attività di formazione sono regolate dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, e successive modifiche.
2. La Regione favorisce l'integrazione fra i progetti di assistenza tecnica e le attività di formazione professionale; riconosce altresì priorità alle tematiche dello sviluppo imprenditoriale, della qualità, della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente.
3. La Regione favorisce, assumendone integralmente l'onere finanziario o attraverso l'erogazione di contributi, gli interscambi di tecnici e imprenditori agricoli, nell'ambito di progetti formativi che coinvolgono enti e associazioni di altri Paesi.

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