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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Capo I
Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale
Art. 11
Attività di competenza regionale
1. Qualora la dimensione o il rilievo dei progetti di assistenza tecnica proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 superi il livello provinciale, la Regione eroga contributi per la realizzazione di:
a) attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale.
2. La Regione sostiene, attraverso l'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, e coordina le attività relative all'assistenza tecnica di livello provinciale che rientrano nelle linee del Programma poliennale dei servizi, ivi compresi i relativi supporti.
3. La Regione può commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica di interesse particolare con gare pubbliche.
Art. 12
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono i seguenti soggetti a condizione che la relativa base sociale e l'ambito di intervento superino la dimensione provinciale:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, limitatamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11.
Art. 13
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 80% per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11;
b) 100% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11.
Art. 14
Modalità di attuazione dei progetti regionali ed interprovinciali
1. Le Province concorrono alle seguenti attività nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997:
a) selezione dei progetti interprovinciali e regionali, da attuarsi sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale nell'ambito di quanto previsto al comma 7 dell'art. 3;
b) individuazione delle Province a cui affidare il coordinamento, la gestione e il controllo dei singoli progetti interprovinciali.
2. Qualora non si raggiunga un'intesa in ordine all'individuazione delle Provincie prevista dalla lettera b) del comma 1, è compito della Regione individuare la titolarità della gestione organizzativa e operativa dei progetti e dei controlli.

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