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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO- ALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Capo II
Assistenza tecnica di livello provinciale
Art. 15
Attività di competenza provinciale
1. Le Province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla Regione per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione, nell'esercizio finanziario corrispondente, di:
a) attività di assistenza tecnica di livello provinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello provinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello provinciale;
d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d'uso di programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull'uso dei programmi e sui servizi telematici.
2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme assegnate alle Province per le quali le Province medesime abbiano assunto, entro l'esercizio di assegnazione, formale e specifico atto di impegno con esplicito riferimento all'atto regionale di riparto.
Art. 16
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 15 sono:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati limitatamente alle attività di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 15.
2. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15 sono i produttori agricoli singoli o associati.
Art. 17
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 80% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15;
b) 100% per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 15;
c) 50% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15.
Art. 18
Modalità di attuazione del Programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare
1. Le Province, in attuazione del programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, definiscono gli obiettivi dei progetti, le modalità e i tempi di presentazione, i criteri e le priorità per la selezione, le percentuali di contributo e le modalità di erogazione e provvedono ai controlli sull'utilizzo dei contributi concessi.
2. Le Province trasmettono alla Regione il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare di cui al comma 11 dell'art. 3.
3. Le Province possono attivare funzioni di coordinamento fra i diversi progetti approvati.
4. Le Province, nell'ambito della assegnazione di cui all'art. 23, per l'attuazione del programma poliennale e per particolari esigenze operative connesse ad iniziative di carattere strategico per il sistema agro- alimentare provinciale, possono promuovere e finanziare direttamente iniziative nell'ambito delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15.

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