Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Art. 2
Programma poliennale dei Servizi
1. La Regione, per la programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, sentita la Consulta agraria regionale istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/97 e, per quanto le compete, la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28.
2. Il programma poliennale, che costituisce articolazione del Programma Regionale di Sviluppo Agricolo, Agroindustriale e Rurale previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 15 del 1997, è approvato dal Consiglio Regionale.
3. Le Province concorrono alla definizione del programma poliennale nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

Espandi Indice