LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26
Riapertura dei termini
1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, può riaprire i termini per la presentazione dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.