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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Titolo II
ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Capo I
Organizzazione della domanda di ricerca
Art. 4
Attività
1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per:
a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente alle reti ed ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, all'attivazione di sistemi di qualità e di aggiornamento del personale.
Art. 5

(sostituita lett. a) del comma 2, sostituito comma 3

da art. 1 L.R. 28 dicembre 1998 n. 43)

Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 sono gli enti organizzatori della ricerca iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi, si considerano enti organizzatori della ricerca organismi di rilievo regionale in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) avere una sede operativa in Emilia-Romagna ed essere aperti a tutti i soggetti delle filiere agro-alimentari;
b) realizzare attività di organizzazione dei programmi di ricerca e coordinare e garantire la diffusione dei risultati direttamente o attraverso affidamento a terzi;
c) reinvestire eventuali utili in programmi di ricerca di interesse generale.
3. È accordata priorità ai programmi presentati da enti che rappresentano produttori di almeno quattro province detentori di almeno un terzo della produzione lorda vendibile dei comparti di competenza.
4. La Regione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco degli enti organizzatori della ricerca secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale; l'elenco suddetto viene aggiornato con cadenza almeno triennale.
Art. 6
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 100% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
b) 80% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4.
Capo II
Studio, ricerca e sperimentazione
Art. 7
Attività
1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, contributi per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche realizzate in raccordo con analoghe attività promosse a livello nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle esigenze del sistema agro-alimentare della Regione. Si considerano compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;
b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati della ricerca;
c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito dei programmi specifici;
d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.
2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore agroalimentare biologico.
3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.
4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi internazionali.
Art. 8
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di una specializzazione corrispondente ai temi proposti;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attività di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro- alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati, secondo criteri di economicità, di efficacia e di funzionalità organizzativa e le modalità applicative stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 9
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 90% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7; il contributo può essere elevato al 100% per ricerche di iniziativa regionale di cui al comma 10 dell'art. 3;
b) 100% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7;
c) 50% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7;
d) 100% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7.
2. La Regione, nel caso in cui la utilizzazione a fini di ricerca delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sia inferiore al periodo di ammortamento, finanzia esclusivamente la quota relativa all'utilizzazione delle stesse per il progetto di ricerca.
Art. 10
Priorità
1. La Regione stabilisce condizioni di priorità a favore dei programmi integrati che prevedono la collaborazione di più soggetti della filiera e, a parità di condizioni qualitative, di quelli presentati dagli enti organizzatori della ricerca.
2. La Regione stabilisce condizioni di priorità ai soggetti attuatori, di cui all'art. 8, che si sottopongono a periodica valutazione scientifica nazionale o internazionale.
3. La Regione può stabilire condizioni di priorità a favore dei soggetti proponenti sulla base della capacità di autofinanziamento del progetto per il quale si chiede il contributo.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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