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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Capo II
Studio, ricerca e sperimentazione
Art. 7
Attività
1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, contributi per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche realizzate in raccordo con analoghe attività promosse a livello nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle esigenze del sistema agro-alimentare della Regione. Si considerano compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;
b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati della ricerca;
c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito dei programmi specifici;
d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.
2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore agroalimentare biologico.
3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.
4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi internazionali.
Art. 8
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di una specializzazione corrispondente ai temi proposti;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attività di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 sono:
a) università, istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agro- alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto 1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati, secondo criteri di economicità, di efficacia e di funzionalità organizzativa e le modalità applicative stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 9
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 90% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7; il contributo può essere elevato al 100% per ricerche di iniziativa regionale di cui al comma 10 dell'art. 3;
b) 100% per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7;
c) 50% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7;
d) 100% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7.
2. La Regione, nel caso in cui la utilizzazione a fini di ricerca delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sia inferiore al periodo di ammortamento, finanzia esclusivamente la quota relativa all'utilizzazione delle stesse per il progetto di ricerca.
Art. 10
Priorità
1. La Regione stabilisce condizioni di priorità a favore dei programmi integrati che prevedono la collaborazione di più soggetti della filiera e, a parità di condizioni qualitative, di quelli presentati dagli enti organizzatori della ricerca.
2. La Regione stabilisce condizioni di priorità ai soggetti attuatori, di cui all'art. 8, che si sottopongono a periodica valutazione scientifica nazionale o internazionale.
3. La Regione può stabilire condizioni di priorità a favore dei soggetti proponenti sulla base della capacità di autofinanziamento del progetto per il quale si chiede il contributo.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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