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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Titolo III
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE
Capo I
Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale
Art. 11
Attività di competenza regionale
1. Qualora la dimensione o il rilievo dei progetti di assistenza tecnica proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 superi il livello provinciale, la Regione eroga contributi per la realizzazione di:
a) attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale.
2. La Regione sostiene, attraverso l'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, e coordina le attività relative all'assistenza tecnica di livello provinciale che rientrano nelle linee del Programma poliennale dei servizi, ivi compresi i relativi supporti.
3. La Regione può commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica di interesse particolare con gare pubbliche.
Art. 12
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono i seguenti soggetti a condizione che la relativa base sociale e l'ambito di intervento superino la dimensione provinciale:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati, limitatamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11.
Art. 13
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 80% per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11;
b) 100% per le attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11.
Art. 14
Modalità di attuazione dei progetti regionali ed interprovinciali
1. Le Province concorrono alle seguenti attività nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997:
a) selezione dei progetti interprovinciali e regionali, da attuarsi sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale nell'ambito di quanto previsto al comma 7 dell'art. 3;
b) individuazione delle Province a cui affidare il coordinamento, la gestione e il controllo dei singoli progetti interprovinciali.
2. Qualora non si raggiunga un'intesa in ordine all'individuazione delle Province prevista dalla lettera b) del comma 1, è compito della Regione individuare la titolarità della gestione organizzativa e operativa dei progetti e dei controlli.
Capo II
Assistenza tecnica di livello provinciale
Art. 15
Attività di competenza provinciale
1. Le Province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla Regione per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione, nell'esercizio finanziario corrispondente, di:
a) attività di assistenza tecnica di livello provinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello provinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello provinciale;
d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d'uso di programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull'uso dei programmi e sui servizi telematici.
2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme assegnate alle Province per le quali le Province medesime abbiano assunto, entro l'esercizio di assegnazione, formale e specifico atto di impegno con esplicito riferimento all'atto regionale di riparto.
Art. 16
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 15 sono:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano ad essi attività di servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati limitatamente alle attività di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 15.
2. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15 sono i produttori agricoli singoli o associati.
Art. 17
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, è il seguente:
a) 80% per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15;
b) 100% per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 15;
c) 50% per le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15.
Art. 18
Modalità di attuazione del Programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare
1. Le Province, in attuazione del programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare, definiscono gli obiettivi dei progetti, le modalità e i tempi di presentazione, i criteri e le priorità per la selezione, le percentuali di contributo e le modalità di erogazione e provvedono ai controlli sull'utilizzo dei contributi concessi.
2. Le Province trasmettono alla Regione il programma provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare di cui al comma 11 dell'art. 3.
3. Le Province possono attivare funzioni di coordinamento fra i diversi progetti approvati.
4. Le Province, nell'ambito della assegnazione di cui all'art. 23, per l'attuazione del programma poliennale e per particolari esigenze operative connesse ad iniziative di carattere strategico per il sistema agro-alimentare provinciale, possono promuovere e finanziare direttamente iniziative nell'ambito delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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