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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Titolo V
ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO
Art. 21
Istituzione di una rete regionale d'informazione contabile agricola
1. La Regione istituisce, in conformità alle disposizioni del Regolamento n. 79/65/CEE, della Decisione CEE 81/51B e dei relativi provvedimenti di recepimento adottati a livello nazionale, una rete regionale d'informazione contabile ed analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica di tipo economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale agli imprenditori agricoli.
2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Unione Europea (R.I.C.A.) ed in conformità ai programmi statistici regionale e nazionale.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una direttiva di attuazione che definisce gli aspetti metodologici e organizzativi della rete regionale d'informazione contabile.
4. La Regione per l'acquisizione dei dati necessari alla realizzazione della rete contabile può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengono in modo sistematico e completo la documentazione contabile per conto degli agricoltori.
5. La Regione può erogare contributi alle aziende che aderiscono alla rete regionale d'informazione contabile agricola. L'entità del contributo è parametrata alla dimensione economica dell'azienda, non può superare di due volte l'incentivo previsto dai regolamenti comunitari vigenti in materia e non è in ogni caso cumulabile con altri benefici ricevuti dalle aziende allo stesso titolo.
6. Al fine di incentivare la partecipazione alla rete contabile regionale, le richieste dei benefici connessi all'esercizio dell'attività agricola verranno esaminate attribuendo, a parità di condizioni, priorità alle istanze presentate dagli agricoltori che aderiscono alla rete di informazione contabile agricola.
Art. 22
Analisi e valutazione del sistema agro-alimentare regionale
1. La Regione effettua rilevazioni, elaborazioni e studi per l'analisi e la valutazione del sistema agro-alimentare regionale; a tal fine può stipulare convenzioni ed affidare incarichi a soggetti pubblici e privati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione può predisporre, anche in collaborazione con altri organismi, un rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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