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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 1998 n. 43

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23
Assegnazione alle Province dei fondi per l'assistenza tecnica
1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle attività di assistenza tecnica di livello provinciale tiene conto della capacità di spesa e di raggiungimento degli obiettivi, secondo gli indirizzi regionali nonché delle risorse destinate ai diversi ambiti provinciali in attuazione dei progetti di livello interprovinciale e regionale.
2. Ai fini della presente legge, l'utilizzazione da parte delle Province in successivi esercizi finanziari di eventuali economie accertate in sede di consuntivo finale dell'attività annuale realizzata, con riferimento alle somme erogate dalla Regione nell'ambito della corrispondente assegnazione, è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione stessa che ne terrà conto nel disporre i futuri riparti.
Art. 24
Controlli e verifiche a consuntivo
1. La Regione e le Province provvedono ai controlli in relazione alle competenze attribuite; la liquidazione finale è comunque subordinata alla verifica della corrispondenza dell'attività svolta con quella ammessa.
2. L'Amministrazione regionale dispone la liquidazione a saldo dei contributi concessi sulla base di specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della normativa vigente, da parte degli stessi beneficiari, in ordine alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività ammesse a contributo.
3. L'Amministrazione regionale effettua, di norma, a campione, controlli e verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto finanziato.
Art. 25
Enti organizzatori della ricerca, aziende sperimentali e laboratori assimilati
1. In attesa della attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'art. 5 possono ricevere contributi, quali enti organizzatori della ricerca, il Centro Ricerche produzioni vegetali (CRPV S.c.a r.l.) ed il Centro ricerche produzioni animali (CRPA S.p.a.).
2. È riconosciuta la funzione del Centro Studi Aziendali (C.S.A.) nella definizione e attuazione di programmi di ricerca nel comparto dell'economia agraria.
3. In attesa della attuazione di quanto disposto al comma 5 dell'art. 8, possono ricevere contributi per attività sperimentali l'azienda agraria sperimentale "Vittorio Tadini" di Piacenza, l'azienda agraria sperimentale "Mario Marani" di Ravenna, il Consorzio Provinciale per la valorizzazione della produzioni agricole "Mario Neri" di Imola (Bo), l'azienda sperimentale "Stuard" di Parma, l'azienda sperimentale "Martorano 5" di Cesena, l'azienda sperimentale "Modenese" di Modena, l'azienda sperimentale "Terre Naldi" Soc. Cons. a r.l. - Polo scientifico e di servizi vitivinicolo in Tebano (Faenza), il Consorzio Volontario per la Valorizzazione Agricola e Zootecnica dell'Appennino per l'Azienda "S. Lucia", il Consorzio di Bonifica di II Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e il Centro di Assistenza Tecnologica in Enologia e Viticoltura (CATEV).
Art. 26
Riapertura dei termini
1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, può riaprire i termini per la presentazione dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.
Art. 27
Procedimenti in corso
1. I procedimenti attivati sulla base della L.R. 16 maggio 1988, n. 19 "Ricerca e Innovazione in agricoltura" e della L.R. 10 dicembre 1990, n. 52 "Finanziamento dei programmi provinciali di sviluppo agricolo e modifica dell'art. 15 della L.R. 9 maggio 1988, n. 17" sono conclusi secondo le procedure previste nelle predette leggi e nei relativi atti amministrativi di finanziamento.
2. I beneficiari di contributi o finanziamenti concessi ai sensi della L.R. n. 19 del 1988 e della L.R. n. 52 del 1990 sono autorizzati a rendicontare secondo le procedure in vigore al momento della concessione del contributo o finanziamento o della stipula della convenzione.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 29(1)
Esame Comunitario
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato.
Art. 30
Disposizioni di attuazione
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 Sito esterno, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Art. 31
Abrogazioni
1.
La L.R. 16 maggio 1988, n. 19 "Ricerca e Innovazione in agricoltura" è abrogata.
2.
La L.R. 10 dicembre 1990, n. 52 "Finanziamento dei programmi provinciali di sviluppo agricolo e modifica dell'art. 15 della L.R. 9 maggio 1988, n. 17" è abrogata.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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