LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 6 ottobre 1998
Titolo VII
ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 41
Servizi aerei
1. I servizi aerei di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 riguardano:
a) i collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione;
b) i servizi elicotteristici.
Art. 42
Servizi marittimi, lacuali e fluviali
1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione.
Art. 43
Competenze e deleghe
1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.
2. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.