LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:
a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.
2. I Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.
3. Ai Comuni compete inoltre l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 ;
b) alle attività professionali di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 ;
c) alle attività da svolgersi ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993 n. 3 e successive integrazioni e modifiche ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della legge 21 agosto 1991, n. 284 concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) alle attività da svolgersi in materia di demanio marittimo a fini turistici previste da apposita direttiva regionale.
4. I Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del turismo, nonchè per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.
5. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 21 del 1984.