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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2018
2. Testo Coordinato18/06/2015
3. Testo Originale27/07/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 maggio 2007, n. 6

Art. 16 bis
Giorni di chiusura degli esercizi commerciali
1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.

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