LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12
Art. 16 bis
(aggiunto da art 2 L.R. 21 maggio 2007, n. 6)
Giorni di chiusura degli esercizi commerciali
1.
La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12