LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12Art. 7
Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneità
delle aree commerciali di rilievo sovracomunale
1.
Ai fini della verifica dell'idoneità delle aree destinate dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) vigenti o adottati all'insediamento di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'
art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree sovracomunali di cui al comma 2.
2.
Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, tra quelle per le quali il P.R.G. vigente od adottato, preveda l'insediamento di attività commerciali. Il Comune provvede in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine ed in conformità ai criteri regionali la Provincia provvede con apposita delibera alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art.5.
3.
In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2 e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunità localizzative dei Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del commercio, sindacali e dei consumatori:
a)
verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di rilevanza comunale;
b)
individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.
4.
I lavori della Conferenza dei servizi si concludono entro 180 giorni dalla data di approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 4. Nel definire il termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi, ai sensi del
comma 2 bis dell'art. 4 della legge n. 241 del 1990 , le Amministrazioni partecipanti stabiliscono una fase preliminare per lo svolgimento e la conclusione della attività di cui alla lettera a) del comma 3.
5.
Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti dalla presente legge, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 .
6.
In sede di predisposizione del P.T.C.P. la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e pianificazione commerciale di cui al comma 3. Fino all'approvazione del P.T.C.P. le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della
lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12