Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/07/2022 | |
2. | ![]() | 30/07/2015 | |
3. | ![]() | 27/06/2014 | |
4. | ![]() | 27/06/2014 | |
5. | ![]() | 10/07/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
(2)
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12Art. 15
Disposizioni procedurali ed organizzative
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:
a)
le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'
art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998
, ai sensi dell'
art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
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b)
le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai sensi del
comma 6 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 114 del 1998
;
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c)
le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'
art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998
.
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2.
Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:
a)
per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
b)
per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
3.
La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di assistenza devono svolgere le attività di cui al
comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998
anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali.
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4.
Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui alla
lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998
si tiene conto della priorità tra gli enti di cui al comma 7 di detto articolo, di quelli costituiti dalle Organizzazioni Imprenditoriali del commercio più rappresentative.
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Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12