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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2022
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Originale10/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 16
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte
1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell' art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del maggiore afflusso turistico.
2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorsi tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune può comunque prescinderne.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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