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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2022
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Originale10/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/10/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno (2)

Art. 17
Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all' art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41e di cui alla L.R. 7 dicembre 1992 n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al fine di:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per i consumatori;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la competitività delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.
2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.

Note del Redattore:

Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti

Ai sensi  dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12

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