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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 34
Oggetto
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi - a norma del comma 2 dell'art. 37, dello Statuto - tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti:
a) di proposte di legge o di regolamento regionali;
b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, o del Presidente della Giunta regionale;
c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio regionale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi o gli orientamenti.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso di provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

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