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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 35
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art. 34 può essere presentata esclusivamente:
a) dai titolari del diritto di iniziativa, di cui all'art. 27 dello Statuto, per le proposte di legge regionale e per le mozioni o risoluzioni, di cui alla lett. c) dell'art. 34, riguardanti atti legislativi regionali;
b) dai consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per le proposte di tutti gli atti di competenza del Consiglio;
c) dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, e dalla Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti di competenza del Presidente e della Giunta.
2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio regionale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma 2:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da parte dei cittadini, a norma della lett. a) del comma 1, si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, dopo la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 9, cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di referendum consultivo.
6. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

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