Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 36
Indizione del referendum
1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum consultiva è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24.

Espandi Indice