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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 37
Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 27, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta oggetto del referendum.
2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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