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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 39
Concorrenza di proposte
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

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