LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999
Art. 40
Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. È istituita la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello Statuto regionale - l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.