LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999
Art. 42
Elezione del vicepresidente della Commissione
1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al Difensore civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.