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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 42
Elezione del vicepresidente della Commissione
1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al Difensore civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

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