LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999
Art. 43
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Difensore civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.