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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 47
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme la Regione eroga la somma di lire mille per ogni firma, a condizione che:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

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