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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 49
Norme transitorie
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare, costituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, e in carica all'entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, modificate secondo le norme della presente legge, fino al termine della legislatura regionale in corso.
2. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti regole:
a) le fasi già completate secondo la previgente normativa, restano disciplinate da tale normativa e conservano la loro validità;
b) le fasi non completate, sono disciplinate dalla presente legge;
c) in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori dell'iniziativa popolare o del referendum.

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