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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Titolo I
INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Titolari del diritto di iniziativa popolare
1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
Art. 2
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che, in conformità con quanto previsto per i progetti di iniziativa consiliare, ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio, deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.
Art. 3
Limiti
1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 5.
Art. 4
Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare
1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.
Capo II
Iniziativa degli elettori
Art. 5
Esercizio dell'iniziativa popolare
1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per comune.
2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale del Consiglio, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni, che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
Art. 6
Esame di ammissibilità della proposta
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare la proposta prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse del parere. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al responsabile del procedimento che ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
Art. 7
Vidimazione dei fogli per le firme
1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 6, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro dieci giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 5, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 8
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno.
Art. 9
Esame di regolarità della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. a) , comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.
Art. 10
Trasmissione alla Commissione consiliare competente
1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
3. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di 180 giorni.
4. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.
5. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6.
6. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità da parte della Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare.
7. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 3. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

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