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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
3. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di 180 giorni.
4. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.
5. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6.
6. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità da parte della Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare.
7. In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 3. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.

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