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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Capo II
Svolgimento del referendum
Art. 21
Indizione del referendum
1. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1 novembre e il 15 dicembre. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione, è notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari d'iniziativa popolare, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 23
Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Giunta - nel rispetto dei principi di economia, di celerità e di accuratezza della operazioni di spoglio - sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 24
Periodi di sospensione del referendum
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni e delle Province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.
2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile.
Art. 25
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum alla riformulazione del quesito referendario.
Art. 26
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.
Art. 27
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale di sezione
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale».
2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.
Art. 28
Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì all'abrogazione» - «No all'abrogazione».
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
Art. 29
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 3 dell'art. 13 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 2 dell'art. 8.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art. 8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Art. 30
Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13, o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.
5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.
Art. 31
Reclami
1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 32
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 33
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

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