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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Titolo IV
COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 40
Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. È istituita la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello Statuto regionale - l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 41
Composizione ed elezione della Commissione
1. La Commissione è composta dal Difensore civico regionale, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere regionale.
2. Non possono far parte della Commissione:
a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali cariche;
c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in quiescenza.
3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio; a parità di voti prevale il più anziano di età. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui la Commissione perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.
5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.
6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.
Art. 42
Elezione del vicepresidente della Commissione
1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al Difensore civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 43
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Difensore civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.
Art. 44
Sedute e deliberazioni della Commissione
1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute senza giustificato motivo, a giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza dalla carica. La decadenza è proposta dal Presidente della Commissione, ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle sedute, nonché, sentita la Commissione, le modalità di convocazione delle sedute.
3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto alla Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, la Commissione è tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.
6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non prendere parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla decisione della Commissione possono presentare relazioni dissenzienti, che vengono allegate alla deliberazione.
7. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

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