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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2006 n. 8

Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.

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