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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2006 n. 8

Titolo III
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO
Art. 34
Oggetto
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi - a norma del comma 2 dell'art. 37, dello Statuto - tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti:
a) di proposte di legge o di regolamento regionali;
b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, o del Presidente della Giunta regionale;
c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio regionale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi o gli orientamenti.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso di provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.
Art. 35
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art. 34 può essere presentata esclusivamente:
a) dai titolari del diritto di iniziativa, di cui all'art. 27 dello Statuto, per le proposte di legge regionale e per le mozioni o risoluzioni, di cui alla lett. c) dell'art. 34, riguardanti atti legislativi regionali;
b) dai consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per le proposte di tutti gli atti di competenza del Consiglio;
c) dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, e dalla Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti di competenza del Presidente e della Giunta.
2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio regionale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma 2:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da parte dei cittadini, a norma della lett. a) del comma 1, si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, dopo la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 9, cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di referendum consultivo.
6. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.
Art. 36
Indizione del referendum
1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum consultiva è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24.
Art. 37
Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 27, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta oggetto del referendum.
2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.
Art. 39
Concorrenza di proposte
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

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