LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 36
(sostituito da art. 25 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Indizione del referendum
1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.