LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
(sostituito da art. 26 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Procedimento elettorale
1. Si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum. Si osservano, in ogni caso, le condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.
4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.
5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.
6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.
7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.
8. II referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.