LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 39
(sostituito da art. 28 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Approvazione delle proposte
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.