Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Capo I
Richiesta di referendum abrogativo
Art. 12
Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.
6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.
7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
Art. 13
Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.
2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 14
Quesito referendario
1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: «volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
Art. 15
Ammissibilità del quesito referendario
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 16
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 14. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 15, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro venti giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 13, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 17
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
Art. 18
Esame di regolarità della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.
Art. 19
Procedibilità definitiva del referendum
1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.
2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.
4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.
6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.
Art. 20
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.

Espandi Indice