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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 37
Norme transitorie e finali
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.
2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di attuazione.
3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3 concernente i requisiti strutturali potrà prevedere deroghe agli standard strutturali previsti dalla presente legge.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) , continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.
7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni relative all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21 comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.

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