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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 12
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorchè abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esercenti le attività di cui al comma 1 dell'art. 10 si adeguano a quanto ivi previsto e sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso del diploma di cui al comma 1 dell'art. 10 e che lo impiegano secondo quanto detta disposizione prevede.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.
5. Le disposizioni degli articoli 2 comma 4 ed 8 comma 1, nella parte in cui prevedono l'iscrizione agli albi provinciali di cui alla L.R. n. 10/1995 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull'associazionismo sociale.

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