LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000
Art. 13
Sanzioni
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.