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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 15
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 è abrogata.
2.
La locuzione " dirigente regionale " è sostituita dalla parola
" esperto "
nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42.
3.
Le parole " il dirigente regionale " sono sostituite con le parole
" l'esperto "
nelle seguenti disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42:
a) lettera a) del comma 6;
b) lettera a) del comma 7.
4.
Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 la locuzione " funzionario dell'Assessorato regionale " è sostituita dalle parole
" dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato " .
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 sono abrogate le parole " dirigente regionale " .
6.
Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 le parole " il dirigente regionale " sono sostituite dalle parole
" l'esperto " .
7.
La locuzione " funzionario " è sostituita dalla parola
" dipendente "
al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.

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