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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Capo III
INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO
Art. 11
Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nell'Albo regionale di cui alla L.R. 10/95, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti dei soggetti realizzatori e le modalità di attuazione.

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