LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni di programmazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:
a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, programmando e coordinando lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio;
b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;
c) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale;
d) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali;
e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore;
f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;
h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.
2. Le Province, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma e la stipula di convenzioni per attività concordate di norma con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
3. Le Province concorrono con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all'attività di cui all'art. 2 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 con particolare riferimento all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi organizzativi di cui agli artt. 12 e 15.
4. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, le Province possono avvalersi, con il supporto dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di appositi servizi tecnici dotati di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.