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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/12/2017
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato29/07/2016
11. Testo Coordinato30/05/2016
12. Testo Coordinato09/05/2016
13. Testo Coordinato29/12/2015
14. Testo Coordinato21/10/2015
15. Testo Originale30/07/2015
16. Testo Coordinato30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 16
Norme transitorie
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorché abrogate dall'art. 18.
2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge non si applica il comma 5 dell'art. 10 e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, previo esplicito impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il 50% della spesa complessiva.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano annuale secondo la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.

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