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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato20/05/2021
3. Testo Coordinato29/12/2020
4. Testo Coordinato31/07/2020
5. Testo Coordinato06/11/2019
6. Testo Coordinato01/08/2019
7. Testo Coordinato22/10/2018
8. Testo Coordinato27/07/2018
9. Testo Originale21/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/11/2020

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 14
Organizzazione museale regionale
1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.
2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.
3. I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo stato a norma dell'art. 150 dal D.Lgs. 112/1998 vengono ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale.

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