Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/11/2020

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 2
Finalità
1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:
a) favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;
b) promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;
c) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.

Espandi Indice