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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021

Art. 3

(prima aggiunta lett. l bis) al comma 1 e modificato comma 3 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi abrogata lett. f) comma 1 e modificato comma 3 da art. 12 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, in seguito sosituito articolo da art. 6 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 Sito esterno, infine modificate lett. b), d) e g) comma 1 da art. 6 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13 Sito esterno)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. La Regione inoltre:
a) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;
b) supporta gli enti locali nel raccordo con gli organi statali della tutela e gli istituti centrali del Ministero della cultura e per il turismo;
c) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti e dei beni culturali nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
d) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e il sistema informativo partecipato degli archivi storici emiliano-romagnoli, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici, con le altre regioni e le università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
e) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
f) supporta, con attività di consulenza e pareri, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e dei sistemi museali, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, musei, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
g) coopera con gli istituti statali centrali e periferici per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;
h) favorisce il coordinamento e le relazioni fra musei, biblioteche e archivi storici, pubblici e privati;
i) aderisce alle politiche nazionali ed europee di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali della regione e promuove la collaborazione e la cooperazione con le altre Regioni, le università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
l) promuove la ricerca e l’investimento di risorse economiche di soggetti privati nei settori dei beni e degli istituti culturali;
m) sostiene l’incremento delle collezioni pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali;
n) assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 Sito esterno(Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 Sito esterno(Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) al fine di costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;
o) promuove la lettura attuando iniziative specifiche nonché partecipando o coordinando interventi di altri soggetti pubblici e privati;
p) assicura e coordina la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di banche dati e la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali curandone la diffusione;
q) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
r) promuove, sostiene e realizza studi e pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti il patrimonio culturale regionale e gli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale.

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