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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021

INDICE

Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Funzioni della Regione
Art. 4 - Funzioni delle Province
Art. 5 - Funzioni dei Comuni
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle funzioni regionali
Art. 7 - Programmazione regionale
Art. 8 - Piano annuale provinciale
Art. 9 - Valorizzazione e gestione dei beni culturali
Art. 10 - Obiettivi di qualità
Art. 11 - Organizzazione bibliotecaria regionale
Art. 12 - I servizi e la cooperazione bibliotecaria
Art. 13 - Soprintendenza per i beni librari e documentari
Art. 14 - Organizzazione museale regionale
Art. 15 - I servizi e la cooperazione museale
Art. 16 - Norme transitorie
Art. 17 - Norma finanziaria
Art. 18 - Abrogazioni e modifiche
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3e al capo VII del titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.
2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalità educative generali.
3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale.
4. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni e agli istituti culturali la cui gestione sarà trasferita dallo Stato agli enti locali in applicazione del Capo V, Titolo IV, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
5. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonché le loro articolazioni miste;
b) per "beni culturali" , i beni definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n.112/1998ad esclusione degli istituti culturali.
Art. 2
Finalità
1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:
a) favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;
b) promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;
c) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.
Art. 3

(prima aggiunta lett. l bis) al comma 1 e modificato comma 3 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi abrogata lett. f) comma 1 e modificato comma 3 da art. 12 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, in seguito sosituito articolo da art. 6 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 Sito esterno, infine modificate lett. b), d) e g) comma 1 da art. 6 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13 Sito esterno)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. La Regione inoltre:
a) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;
b) supporta gli enti locali nel raccordo con gli organi statali della tutela e gli istituti centrali del Ministero della cultura e per il turismo;
c) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti e dei beni culturali nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
d) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e il sistema informativo partecipato degli archivi storici emiliano-romagnoli, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici, con le altre regioni e le università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
e) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
f) supporta, con attività di consulenza e pareri, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e dei sistemi museali, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, musei, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
g) coopera con gli istituti statali centrali e periferici per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;
h) favorisce il coordinamento e le relazioni fra musei, biblioteche e archivi storici, pubblici e privati;
i) aderisce alle politiche nazionali ed europee di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali della regione e promuove la collaborazione e la cooperazione con le altre Regioni, le università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
l) promuove la ricerca e l’investimento di risorse economiche di soggetti privati nei settori dei beni e degli istituti culturali;
m) sostiene l’incremento delle collezioni pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali;
n) assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 Sito esterno(Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 Sito esterno(Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) al fine di costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;
o) promuove la lettura attuando iniziative specifiche nonché partecipando o coordinando interventi di altri soggetti pubblici e privati;
p) assicura e coordina la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di banche dati e la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali curandone la diffusione;
q) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
r) promuove, sostiene e realizza studi e pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti il patrimonio culturale regionale e gli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale.
Funzioni delle Province
abrogato.
Art. 5

(modificati commi 1, 2, 3, 4, modificata lett. f) comma 2 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13,poi modificata lett f) comma 2 da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Funzioni dei Comuni
1. I Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.
2. A tale fine i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012:
a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/1999;
b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell' art. 150 del D.Lgs. 112/1998;
c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;
f) presentanoproposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;
g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.
3. Per la realizzazione di tali funzioni i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012si avvalgono di figure specifiche e specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.
4. I Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.
Art. 6

(prima sostituito comma 2 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 13 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, poi sostituito da art. 7 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 Sito esterno, infine modificata lett. c) ed inserita la lettera i bis) da art. 7 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13 Sito esterno)

Modalità di svolgimento delle funzioni regionali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 la Regione può:
a) attuare interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l’organizzazione di iniziative ed eventi;
b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni;
c) stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale;
d) acquistare e concorrere all’acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario.
2. La Regione può altresì concedere contributi a soggetti pubblici o privati, ivi compresi i soggetti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno(Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), per le seguenti tipologie di interventi:
a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;
c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi per biblioteche, archivi e musei, acquisizione e implementazione di tecnologie per i beni culturali, progetti e attività nel settore delle digital humanities;
d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria e archivistica dell'Emilia-Romagna;
e) interventi per l'incremento, la catalogazione, la digitalizzazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri istituti culturali;
f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
g) attività di educazione al patrimonio e di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
h) attività e progetti di promozione del libro e della lettura;
i) ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.
i bis) acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.
3. La Regione, inoltre, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti di Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale regionale. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 7 e comportano l'obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.
4. La Giunta regionale approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Art. 7

(prima modificati comma 3, modificate lett. a) e lett. e) comma 5, sostituito comma 4, abrogato comma 7 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi modificato comma 3 da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito comma 4 da art. 7 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine sostituito da art. 8 L.R. 26 novembre 2020)

Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali. La Giunta, nella predisposizione della proposta, tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale di cui all’art. 5 della l.r. n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) e dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) gli obiettivi da perseguire distinti tra organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale, le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori e le diverse tipologie di intervento;
b) gli indirizzi e gli obiettivi generali per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.
Piano annuale provinciale
abrogato.
Art. 9
Valorizzazione e gestione dei beni culturali
1. I beni culturali, di cui alla lett. a) dell' art. 148 del D.Lgs. 112/1998, di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.
2. La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.
3. La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all' art. 154 del D.Lgs. 112/1998.
4. Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.
Art. 10

(modificato comma 2, da art. 18 L.R. 26 novembre 2020, n. 7)

Obiettivi di qualità
1. Al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali elabora, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli standard di servizio e di professionalità degli addetti e li propone alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Tali standard sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell’art. 6e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.
3. Gli standard si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.
4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali fa riferimento, per l'elaborazione degli standard, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.
5. Il rispetto degli standard, verificato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, è condizione per la concessione di contributi.
6. Al fine di accedere ai finanziamenti della presente legge, gli enti gestori degli istituti culturali sono tenuti ad adottare gli standard, inserendoli nei rispettivi regolamenti, entro due anni dalla loro approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 11
Organizzazione bibliotecaria regionale
1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409e della normativa nazionale vigente.
Art. 12

(modificati comma 3 e comma 4 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

I servizi e la cooperazione bibliotecaria
1. Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante:
a) la corretta conservazione dei documenti;
b) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;
c) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;
d) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
2. L'uso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attività dell'istituto.
3. Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni ..., costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.
4. Le biblioteche e gli archivi partecipano, con ...il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.
Art. 13

(prima modificata lett. b) comma 2 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi abrogato articolo da art. 14 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Soprintendenza per i beni librari e documentari
1. abrogato.
Art. 14
Organizzazione museale regionale
1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.
2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.
3. I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo stato a norma dell'art. 150 dal D.Lgs. 112/1998vengono ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale.
Art. 15

(modificati commi 3 e 5 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

I servizi e la cooperazione museale
1. I musei acquisiscono e conservano le testimonianze della civiltà e dell'ambiente, le studiano, le valorizzano e ne diffondono la conoscenza.
2. Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi stabiliti dall'International Council of Museum (ICOM):
a) l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché degli strumenti delle attività e dei servizi finalizzati alla divulgazione scientifica-didattica, e turistico-culturale;
b) la promozione di ricerche, manifestazioni e attività culturali in grado di garantire la più ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio, anche in rapporto alle risorse e alle attività di altri istituti culturali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico;
c) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i Comuni ...territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico.
4. L'uso dei musei per documentati fini di studio è gratuito. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma precedente, i musei concordano servizi comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi al pubblico.
5. I musei partecipano, con ...il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.
Art. 16
Norme transitorie
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorché abrogate dall'art. 18.
2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge non si applica il comma 5 dell'art. 10 e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, previo esplicito impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il 50% della spesa complessiva.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano annuale secondo la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall' art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 18
Abrogazioni e modifiche
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 27 giugno 1977, n. 28"Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione del patrimonio bibliografico e artistico" ;
b) L.R. 27 dicembre 1983, n. 42"Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale" ;
c) L.R. 9 marzo 1990, n. 20"Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale" .
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 29/95"Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna" :
a) le parole "ai sensi del comma 2" nel comma 3 dell'art. 2;
b) l'art. 13.
3.
L' art. 2, comma 2 della stessa L.R. n. 29/1995è così m­odificato:
"2. L'Istituto esercita altresì nell'ambito della legge della programmazione e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali. " .


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