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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 12

(prima modificati comma 3 e comma 4 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, in seguito sostituito comma 4 da art. 16 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

I servizi e la cooperazione bibliotecaria
1. Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante:
a) la corretta conservazione dei documenti;
b) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;
c) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;
d) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
2. L'uso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attività dell'istituto.
3. Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni ..., costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.
4. Le biblioteche e gli archivi partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.

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